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Capannone in vendita, Acri

282.528 €
779 m2
Prossima asta 25/03/2025
Codice
62/2020 U CS
Città/Comune
Acri
Categoria
Capannone
Locali
1
Classe energetica
G
piena e intera proprietà di: 1) IMMOBILE N.1: Magazzino/Locale Deposito sito in via Giovanni Falcone nn.19-21-23al piano seminterrato; confina con muro di sostegno a nord, sud (in parte) e ovest, con sub. 39 e con sub. 21 stesso foglio e particella a est, con corte condominiale sub. 43 stesso foglio e particella a sud (in parte); 2) IMMOBILE N.2: Negozio sito in via Suor Maria Teresa De Vincenti n. 5 al piano terra; confina con corte condominiale sub. 43 stesso foglio e particella a nord, est e ovest e vi prospetta a sud, con sub. 3 stesso foglio e particella a nord e ovest, con vano scala sub. 26 stesso foglio e particella a nord, sud e est. DATI IDENTIFICATIVI CATASTALI da Pignoramento Fg. P.lla Sub. Categoria Classe Consistenza N. 1 - Locale di Deposito - piano S1 85 207 38 (ex sub. 37) C/2 2 779 mq N. 2 - Negozio - piano T 85 207 27 C/1 4 600 mq. Gli immobili ricadono in un’area centrale del Comune di Acri, prevalentemente a carattere residenziale, completamente urbanizzata, ubicata a circa 2 km dal nucleo storico della città e che dista meno di 1 km dalla sede del Municipio; la zona è ben servita grazie alla presenza di servizi pubblici e privati quali: parcheggi, zone verdi, scuole, uffici pubblici, ufficio postale, banca, farmacia oltre a negozi di varie tipologie; gode di una buona posizione essendo facilmente raggiungibile dalla S.S. 660 DI ACRI che collega Acri al capoluogo bruzio nonché allo svincolo autostradale di Montalto Uffugo-Rose; in particolare, il fabbricato che comprende le unità immobiliari in esame è posto all’incrocio tra via Suor Maria Teresa De Vincenti e via Giovanni Falcone (già via Pastrengo), in posizione prospiciente l’ufficio postale; nella zona si rileva inoltre facilità di parcheggio, per la vicinanza di un’area, con accesso da via Paolo Borsellino, destinata a parcheggio gratuito. Caratteristiche del Fabbricato Condominiale: Il fabbricato residenziale-commerciale, di cui fanno parte gli immobili pignorati, consta di quattro piani fuori terra e di un piano seminterrato e prospetta, oltre che su via Paolo Borsellino a est, su via Suor Maria Teresa De Vincenti a Nord e su via Giovanni Falcone per gli altri lati; è costituito da: - piano seminterrato, destinato a locali deposito, e che comprende anche il locale destinato a cabina elettrica, - piano terra, destinato a locali commerciali, - piano primo e piano secondo, destinati ad abitazioni, - piano sottotetto, destinato ad abitazioni e pertinenze; dal punto di vista costruttivo l’edificio presenta una struttura a telaio con travi e pilastri in cemento armato, solai in latero-cemento, murature in mattoni forati e copertura a falde con sovrastante manto in tegole, prospetti intonacati e tinteggiati e serramenti esterni in legno per le abitazioni, al piano terra i prospetti sulle tre facciate principali (est, nord ed ovest) sono rivestiti con una zoccolatura in travertino; la costruzione risale agli anni ’80, è di qualità media (architettura, standard e finiture di carattere medio-moderno, qualità della costruzione adeguata alle norme tecniche dell’epoca di realizzazione), e presenta uno stato di manutenzione discreto, essendo in condizioni normali di conservazione e necessitando, per quanto è stato possibile appurare, solo di interventi di manutenzione ordinaria specifici per l’utilizzo.In particolare, si precisa che, per come riportato nella perizia di stima, l’immobile presenta alcune difformità urbanistico – edilizie così rappresentate: 1. Comuni ai due Immobili 1.1. (1986) aumento di 10 cm della dimensione minore in pianta del fabbricato (da progetto L=19,00 m, da rilievo L=19,10 m); 1.2. (1994) installazione di un ascensore ad uso esclusivo dei due beni che, in aggiunta alla scala prevista in progetto, collega verticalmente i due immobili in esame; 2. Immobile n. 1 (sub. 38) - piano seminterrato 2.1. (1994) realizzazione di un WC nell’intercapedine ovest; 2.2. (1994) posizionamento allo spigolo nord-ovest dell’intercapedine di una scala metallica; 2.3. (1994) realizzazione di divisioni interne con conseguente formazione di quattro vani, due disimpegni e di un locale tecnico, posto nell’intercapedine, a servizio dell’ascensore; 3. Immobile n. 2 (sub. 27) - piano terra 3.1. (1988) lo stato di fatto dell’immobile non è conforme a quanto rappresentato nella planimetria del piano terra allegata al condono dove sono rappresentati due immobili separati; tali unità immobiliari agli atti catastali erano distinti, fino al 1988, dai subalterni 1 e 2 che hanno poi originato per fusione l’attuale subalterno 27; 3.2. (1994) modifiche alle divisioni interne con conseguente formazione di ulteriori due vani oltre a quello principale: uno di dimensioni rilevanti che affaccia a sud (retronegozio) l’altro ricavato nella zona servizi. Possibilità di Sanatoria, Ulteriori Opere Ai fini del controllo della possibilità di sanatoria per le difformità rilevate si osserva che: ? il WC di cui al punto 2.1. non è sanabile e andrà smantellato perché non rispetta gli standard minimi igienico-sanitari ed inoltre essendo specificato nella pratica di condono che: “... Le difformità a cui fa riferimento la domanda di sanatoria consistono in: OMISSIS che ha comportato la creazione di OMISSIS e di volumi tecnici sotto il marciapiede. ...” l’ambiente potrà essere utilizzato solo come locale tecnico o intercapedine isolante; ? le difformità di cui al punto 1.1. non sono rilevanti in quanto rientrano nella tolleranza costruttiva del 2% delle misure previste nel titolo abilitativo, consentita dall’art.34- bis del D.P.R. 380/2001; ? l’installazione dell’ascensore riportata al punto 1.2. rientra tra i lavori di edilizia libera (D.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. b), volti all’eliminazione delle barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II – Edilizia - attività 21); tali lavori possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (Glossario unico per le opere di edilizia libera – D.M. 2 marzo 2018); ai fini sismici l’intervento rientra, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, art. 94bis, comma 1, lett. c) e del Regolamento Regione Calabria n. 1 del 04 gennaio 2021 - Allegato 3 - Elenco C, tra gli interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità, e pertanto secondo quanto previsto dal Regolamento, è soggetto a deposito; ? le opere che comportano una diversa distribuzione degli spazi interni (punti 2.3. e3.2.), il posizionamento della scala metallica (punto 2.2.) e l’accorpamento delle due unità immobiliari al piano terra (punto 3.1.), possono ricondursi alla categoria della manutenzione straordinaria art. 3, comma 1, lett. b) del DPR 380/2001; Per quanto finora esposto, le difformità rilevate ed elencate precedentemente, ad eccezione del WC ricavato nell’intercapedine del sub. 38, sono sanabili, ad istanza dell’eventuale aggiudicatario. Per la regolarizzazione urbanistico-edilizia va presentata quindi Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) in sanatoria ai sensi dell’art. 37, comma 4, del DPR 380/2001, in accertamento di conformità, e con opere di ripristino a farsi per il WC non sanabile. Come già riferito precedentemente, l’immobile n. 1 (sub. 38) è unito di fatto al sub. 39 (proprietà di terzi) e tale situazione è conforme a quanto rappresentato nella planimetria del piano seminterrato allegata al condono; per ottenere però la piena autonomia e funzionalità del bene pignorato, al fine di consentire la vendita degli immobili, occorre realizzare il completamento del muro di confine tra i due beni; inoltre occorre realizzare un servizio igienico in sostituzione di quello esistente non sanabile; entrambi gli interventi possono ricondursi alla categoria della manutenzione straordinaria art. 3, comma 1, lett. b) del DPR 380/2001 e rientrano tra quelli subordinati a Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.) art. 6- bis del DPR 380/2001. Le suddette difformità, ad eccezione del WC ricavato nell’intercapedine del sub. 38, risultano sanabili e sono state portate a deconto del valore di estimo. Con riferimento a quanto non precisato nel presente avviso di vendita ed in merito alla descrizione dell’immobile, alla situazione di fatto e di diritto, alla regolarità urbanistica, ecc…, si richiama quanto esposto dal C.T.U. nella relazione peritale in atti.

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